La normativa che regola l'uso dei camion vela - Pigreco

La normativa che regola l'uso dei camion vela: come evitare multe e sanzioni

Noi dell’Agenzia Pigreco vi forniamo un servizio tutto compreso nella provincia di Forlì e Cesena

Il camion vela è un mezzo di promozione che rientra nella categoria di pubblicità dinamica, ovvero le sue componenti sono studiate proprio per rendere più visibile l’elemento pubblicitario soprattutto a lunga distanza e grazie al suo moto itinerante consente di raggiungere diversi luoghi e molteplici target.

Il camion vela è il mezzo per eccellenza che obbliga un gran numero di acquirenti a guardare una pubblicità, proprio come verrebbe guardato un qualsiasi manifesto nel bel mezzo del centro cittadino; pertanto per regolamentare il suo utilizzo nel contesto urbano, sono state create delle leggi.

Prima di effettuare una campagna pubblicitaria, occorre informarsi correttamente circa la normativa che ne regola l'utilizzo ed evitare spiacevoli situazioni e sanzioni.

Le leggi in merito all’utilizzo dei camion vela

Innanzitutto bisogna dire che col dire che il camion vela prima di essere definito mezzo pubblicitario è un veicolo ad uso speciale come citato nell’art. 54 del C.d.S (D.Lgs. 285/1992) ed elencati alla lettera q) dell’art. 203, comma 2, del Regolamento attuativo (DPR 495/1992). La legge afferma chiaramente che se il mezzo in questione (in questo caso il camion vela) risulta avere delle discrepanze rispetto alla descrizione fornita dalla legge per la categoria Q, la sanzione da pagare va da €80,00 a €318,00.

Le così dette auto pubblicitarie o “camion vela”, costituendo impianti pubblicitari mobili e non fissi possono circolare o sostare liberamente, fermi restando i requisiti di dimensioni, caratteristiche costruttive e posizionamento della pubblicità.

Le vele pubblicitarie possono stazionare solo in piazzole di sosta consentite dalla legge, inoltre è interessante sapere che se il camion vela rimane fermo per più di 48 ore viene equiparato ad un’affissione pubblicitaria, pertanto è necessario seguire le procedure burocratiche sia come pubblicità dinamica che come affissione outdoor.

Soggetto all’autorizzazione generalmente prevista dall’articolo 23 del codice della strada, è necessario versare la quota dell’imposta sulla pubblicità al Comune di appartenenza, in quanto il camion vela è paragonabile ai tanti cartelloni che campeggiano in città, superati i limiti di stazionamento sopracitati.

Nello specifico lo stesso art. 23 comma 4 del CDS: La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.”

Un altro estratto interessante di tale articolo è il comma 13-bis: “In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque víola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (1) (3) (4)”.

Per tutti i veicoli che hanno un fine differente dai Taxi e dai mezzi di trasporto di linea o non linea, la pubblicità è ammessa solo se effettuata fisicamente dall’intestatario del mezzo, quindi per eludere la norma le agenzie sottoscrivono un contratto con i soggetti pubblicizzati dichiarando che l’agenzia pubblicitaria fornisce il camion vela al cliente, e quest’ultimo si pubblicizza da solo. Se il mezzo in caso di controllo non risulta avere il contratto regolare citato precedentemente, le sanzioni da pagare vanno da €419,00 euro a €1.682,00 per ambo le parti ovvero cliente ed agenzia.

Come evitare multe e sanzioni con i camion vela

Il modo migliore per evitare multe e sanzioni inutili bisogna assolutamente procurarsi informazioni dettagliate dal proprio comune di appartenenza, perché spesso accade che alcune leggi vengono modificate per esigenze particolari del comune.

Pertanto informatevi, perché i camion vela sono un ottimo strumento pubblicitario: grazie alle sue dimensioni e l’opportunità di far circolare la pubblicità coprendo una zona vasta e in modo capillare è riuscito ad inserirsi con efficacia e determinazione nella classifica dei migliori mezzi pubblicitari da utilizzare. Bisogna solo ricordarsi di utilizzate la pubblicità nel modo corretto e soprattutto rivolgetevi sempre e solo a professionisti del settore

Vi piacerebbe avviare una campagna pubblicitaria a Forlì e Cesena ma le normative sui camion vela vi spaventano?

Noi dell’Agenzia Pigreco vi forniamo un servizio tutto compreso: autorizzazioni, tasse, bolli, grafica e stampa manifesti e quant’altro. Conosciamo tutti i regolamenti comunali, differenti da città e città: non ti preoccupare di nulla, alla burocrazia ci pensiamo noi, chiamateci contattateci per un preventivo gratuito.

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